Importati novità per l’Attestato di Prestazione Energetica: metodi di calcolo, requisiti professionali, sanzioni, sopralluogo obbligatorio, catasto degli APE. Vediamo insieme tutte le novità previste dalla nuova normativa entrata in vigor
Indice degli argomenti
- Attestato di Prestazione Energetica
- Le novità per l’APE
- Metodi di calcolo e requisiti professionali del nuovo APEi
- Compravendita e locazione: APE obbligatorio e sanzioni
- Data e verbale del sopralluogo obbligatorio per la redazione dell’APE
- Sistema tecnico per l’edilizia
- Il catasto degli APE
Novità importanti per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10/06/2020, n.48 che modifica il D.Lgs. 192/2005, attuando così la Direttiva UE n. 844 del 30/05/2018 sulla prestazione energetica degli edifici.
Questo aggiornamento normativo va nella direzione generale di ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all’uso normale degli edifici. L’Unione Europea, si è infatti impegnata a elaborare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l’obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 %di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione.
Ricordiamo che l’Attestato di Prestazione Energetica o APE è obbligatorio per poter accedere agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici, sottoforma di ecobonus (dal 50 all’85%) o superbonus (110%). Il certificato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato.
1- Attestato di prestazione energetica
Prima di passare in rassegna le novità e modifiche introdotte dal DLgs 48/2020, introduciamo brevemente l’Attestato di Prestazione Energetica, servendoci delle definizioni presenti al’art.2 del DLgs 192/2005 e s.m.i.
La «prestazione energetica di un edificio» è la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici indicatori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).
2-Le Novita' per l' APE
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, le pene si inaspriscono per i contratti di locazione sprovvisti di APE. In questo caso la sanzione passa da un minimo di 300 a 1.000 euro, toccando un picco massimo di 4.000 euro (prima era 1.800).
3- Metodi di calcolo e requisiti professionali del nuovo APE
Il DLgs 48/2020 in vigore dall’11 Giugno, rimanda a uno o più decreti successivi, ad opera del Ministro dello sviluppo economico (MiSE), la definizione delle modalità applicative della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all’allegato I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
La nuova metodologia di calcolo sarà subordinata ad uno studio – ad opera di ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e il Comitato Tecnico Italiano (CTI) sottoposto al Mise, che evidenzi l’impatto energetico, economico e amministrativo dell’adeguamento normativo.
Sono inoltre aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
4- Compravendita e locazione: APE obbligatorio e sanzioni
“Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari”.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o provincia autonoma competente l’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Sarà la stessa Regione, e non più il Ministero dello Sviluppo Economico ad accertare l’eventuale infrazione e la relativa sanzione.
5- Data e verbale del sopralluogo obbligatorio per la redazione dell’APE)
Tra tali dati sono obbligatori:
- la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica;
l’energia esportata; - le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
In aggiunta a questi dati, il dlgs 48/2020 ha reso obbligatorio l’inserimento, nell’Attestato di Prestazione Energetica, “della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato” (modifica all’art. 6, D. Lgs.192/2005). Non più quindi un semplice atto di assenso, com’era previsto dalla standard dell’attestato in vigore da Ottobre 2015, ma nel nuovo APE troveremo uno spazio apposito dove apporre la data del sopralluogo obbligatorio.
Questa precisazione, sommata al verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile, renderà difficile la prassi, ormai consolidata, di redazione dell’APE per corrispondenza, a poche decine di euro, disponibili anche su Groupon. Con miglioramenti speriamo – per la qualità di lavoro del Professionista e un corrisposto economico dignitoso. È utile ricordare che il non rispetto di questi parametri, rappresenta un attestato
6- Sistema tecnico per l’edilizia
Il DLgs 48/2020 afferma che “Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica”.
Ma cosa si intende per “sistema tecnico per l’edilizia”? ce lo spiega bene la Direttiva 2018/844/UE che modifica la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD): “apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili”.
7- Il catasto degli APE
Il Decreto Legislativo 10/06/2020, n. 48, precisa meglio i compiti del catasto energetico: “Il sistema informativo consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo”.
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha tempo 90 giorni per individuare, con un apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale, per l’afflusso dei dati del catasto degli APE.